OGGETTO: URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO: ART. 27 L.865/71. UTILIZZAZIONE AREE EDIFICABILI NEL P.I.P. PROVVEDIMENTI.


IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

Il Comune di Capannoli è dotato di Piano degli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) dislocato in loc. Reggina, approvato con delibera di C.C. n° 77 del 20/09/1996;

La tav. 4 del Piano attuativo individua i lotti da cedere in diritto di proprietà ed i lotti da concedere in diritto di superficie secondo le percentuali stabilite all’epoca al 6° comma dell’art. 27 della Legge 865/71 (50% minimo diritto di superficie);

I lotti da cedere in diritto di proprietà, nella misura non superiore al 50%, risultano già assegnati;

Nel secondo comparto di attuazione risultano ancora disponibili n° 3 lotti edificabili da porsi in bando;

Si deve procedere all’attuazione del terzo comparto di attuazione, secondo il piano di espropri determinato, nell’arco di validità del piano attuativo;

Con deliberazione di C.C. n° 123 del 27/11/1998, esecutiva ai termini di legge, sono stati determinati per l’anno ’99 i prezzi di cessione in diritto di proprietà dei lotti edificabili nel P.I.P. (£. 54.350/mq.) e i prezzi di concessione in diritto di superficie dei lotti edificabili nel P.I.P. (£. 46.100/mq.);

Tutto ciò premesso:

Richiamata la disposizione dell’art. 49, comma 17, della Legge 449/97 che ha apportato modifiche al 6° comma dell’art. 27 della Legge 865/71, che testualmente recita "Il Comune utilizza le aree espropriate per la realizzazione di impianti produttivi di carattere industriale, commerciale e turistico mediante la cessione in proprietà o la concessione del diritto di superficie sulle aree medesime";

Rilevato che non sussiste più l’obbligo di concessione in diritto di superficie nella quantità minima del 50%;

Vista e confermata la tavola n° 4 del vigente Piano per gli Insediamenti Produttivi che individua i lotti da cedere in diritto di proprietà ed i lotti da concedere in diritto di superficie;

Ritenuto che fra le priorità degli indirizzi programmatici dell’Ente debba essere posta l’attivazione delle procedure finalizzate all’insediamento e allo sviluppo delle aziende a carattere industriale, artigianale e commerciale alle quali è destinato il vigente Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.);

 

Visti i pareri espressi dal Responsabile del servizio e dal Responsabile di ragioneria ai sensi dell’art. 53 della Legge 08/06/1990 n. 142, allegati alla presente deliberazione con valore integrante sotto la lettera B);

Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge dai n. 17 Consiglieri Comunale presenti e votanti

D E L I B E R A

1) Di stabilire che, non essendoci più l’obbligo di utilizzare in misura non superiore al 50% delle aree
    espropriate all’interno del P.I.P. mediante la cessione in proprietà, i lotti edificabili contraddistinti
    con lettera d3, d4, l2, l3 e l4 potranno essere concessi in diritto di superficie oppure ceduti in diritto
    di proprietà con le modalità sottoelencate:

  1. nel bando di assegnazione saranno indicati sia il prezzo stabilito per la concessione in diritto di superficie che il prezzo di cessione in diritto di proprietà;
  2. i soggetti assegnatari (imprese industriali, artigianali, commerciali, le imprese edili, le società finanziarie, le società immobiliari, le società di leasing) dovranno indicare nelle richieste di assegnazione, pena l’esclusione, se intendono ottenere la concessione di lotto edificabile in diritto di superficie o se intendono ottenere la cessione in diritto di proprietà;
  3. nel caso di presentazione di più istanze riguardanti lo stesso lotto si procederà secondo quanto stabilito nel vigente regolamento per l’assegnazione dei lotti nel P.I.P., non ritenendosi che dalle determinazioni assunte con la presente deliberazione possano emergere condizioni di priorità prevalenti su quelle già stabilite e vigenti;
  4. i piani finanziari relativi all’attuazione del terzo comparto di attuazione del P.I.P. saranno redatti tenendo conto delle eventuali ed accertabili maggiori entrate derivanti fra la differenza dei prezzi determinati per la concessione delle aree in diritto di superficie e la cessione delle aree in diritto di proprietà;

2) Di dare atto che le determinazioni assunte con la presente deliberazione non costituiscono variante
    allo strumento urbanistico attuativo in quanto la tavola n° 4 del P.I.P. vigente non viene ad essere
    alterata nei contenuti progettuali rimanendo invariata l’indicazione dei lotti che, seppure non
    obbligatoriamente, possono essere concessi in diritto di superficie;

        Indi, al fine di accelerare, i programmi della pubblica Amministrazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

        Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge;

  D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 47, 3° comma della legge 142/90.